Accade spesso che la Regione notifichi l’avviso di pagamento avente ad oggetto la tassa relativa al bollo auto, al vecchio indirizzo di residenza.
Tuttavia al destinatario, pur non avendo ricevuto nessun avviso, in quanto trasferitosi altrove, verrà notificata la pedissequa cartella esattoriale, a seguito del mancato pagamento proprio della tassa automobilistica in oggetto, con la relativa attestazione e indicazione della regolare notifica dell’atto presupposto propedeutico alla riscossione coattiva della suindicata tassa.
Cosa dovrà fare in questo caso il contribuente?
La Corte di Cassazione, ha risposto alla suddetta domanda , con l’ordinanza n. 33857/2022 del 17.11.2022, ritenendo che il contribuente non è tenuto ad informare la Regione del cambio di residenza in quanto nessuna norma prevede un simile onere in capo allo stesso
Infatti il contribuente, è tenuto solo ad informare il nuovo Comune di residenza dando comunicazione del nuovo indirizzo .
Invero, l’onere di informare la Regione del nuovo indirizzo di residenza del contribuente ricade in capo all’ente comunale di nuova residenza.
Quindi, in tema di tassa automobilistica, la Regione , dovrà inviare l’avviso di pagamento del “bollo auto” alla nuova residenza del contribuente , e solo con il regolare invio dello stesso ,la notificazione potrà considerarsi correttamente perfezionata.
Pertanto, il contribuente potrà impugnare la cartella esattoriale innanzi alla Commissione tributaria territorialmente competente chiedendo di dichiarare l’illegittimità, la nullità, annullabilità della cartella esattoriale , in quanto emessa sulla scorta dell’avviso di pagamento notificato al vecchio indirizzo.