Negli ultimi anni un argomento molto discusso , nell’ambito del diritto, e specialmente , dai giuslavoristi, è quello relativo all’applicazione dell’istituto della negoziazione assistita , alle controversie relative al rapporto di lavoro subordinato.
La convenzione di negoziazione, consiste in un accordo tra le parti finalizzato a risolvere la controversia in via stragiudiziale.
Per quanto riguarda il rito del lavoro, dapprima il DL n. 132/2014 prevedeva la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita , con la sola assistenza degli avvocati, ma la successiva conversione in legge dello stesso, ha abolito suddetta facoltà.
Invero il DLgs n. 149/2022, in attuazione della legge delega 206/2021(riforma del processo civile) ,ha ripristinato la facoltà di servirsi dell’istituto della negoziazione assistita per le suddette controversie.
Nella prassi, infatti, sono molti i casi in cui le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato , si concludono tramite accordi , definiti dagli avvocati delle parti, al fine della risoluzione “bonaria” della controversia.
Tuttavia, tale accordo, raggiunto privatamente tra le parti , risulta carente della relativa convalida rilasciata dalle autorità preposte in tal senso .
Infatti , la richiesta relativa al rilascio del nulla osta , la quale risulta propedeutica alla validazione del suddetto accordo raggiunto tra le parti, prevede la partecipazione al rito conciliativo del Sindacato e della Direzione territoriale del lavoro, e pertanto rischierebbe di rallentare eccessivamente la risoluzione della lite in oggetto.
Dunque, la negoziazione assistita , espletata anche nelle controversie procedibili secondo il rito del lavoro, risulterebbe idonea a velocizzare tutto il processo conciliativo.
Infatti, con l’introduzione della negoziazione assistita per le controversie di lavoro ex art. 409 e ss. c.p.c., non soltanto la definizione della lite acquisterebbe una maggiore celerità, ma altresì viene di fatto superata la concezione che soltanto le “sedi protette” possano garantire la volontà e la consapevolezza del dipendente nel prestare il proprio consenso alla transazione.
Quindi , le parti in causa , con la nuova normativa , avranno la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie in materia di lavoro, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nell’ambito della negoziazione assistita ciascuna parte potrà essere assistita da almeno un avvocato (o da un consulente del lavoro) .
Infine, l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita produrrà la medesima efficacia delle conciliazioni svolte innanzi alle “sedi protette”.
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