Un’importante novità in tema di divieti e sanzioni derivanti dall’inosservanza del codice della strada , riguarda la nullità del verbale di accertamento , per eccesso di velocità , determinata dall’autovelox.
Nella specie , la Polizia Municipale notificava ad una donna un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142, comma 9, Codice della Strada per aver circolato alla velocità di 92 km/h e quindi oltre la soglia massima consentita di 50 km/h.
L’ente accertatore ,erogava una multa pari ad euro 545,00 euro, applicando anche la sanzione accessoria del decurtamento di 6 punti in meno alla patente e sospensione della stessa.
Veniva tempestivamente proposto ricorso contro il verbale della Polizia Municipale, innanzi al Giudice di Pace di Catania.
La ricorrente eccepita l’irregolarità dell’accertamento avvenuto con l’ausilio dell’autovelox ,in quanto l’infrazione poteva essere stata commessa dal veicolo che procedeva in modo parallelo accanto alla sua moto e che stava effettuando una manovra di sorpasso .
Risultava impossibile , quindi, che l’apparecchio potesse stabilire con assoluta “Certezza” se la velocità irregolare di 92 km/h fosse da addebitare alla moto della ricorrente o all’auto che le percorreva accanto.
La donna, pertanto chiedeva, l’annullamento del verbale della Polizia Municipale.
Il Comune di Catania, costituitosi all’udienza di comparizione in quanto rappresentante della Polizia Municipale, eccepiva l’inammissibilità del ricorso e altresì chiedeva il rigetto nel merito perché infondato in fatto e in diritto.
Tuttavia Il Giudice di Pace di Catania ,con sentenza n. 2854/2018,rigettava l’eccezione di inammissibilità proposta dal Comune resistente e accoglieva il ricorso nel merito enunciando il seguente principio: “L’esame del rilievo fotografico evidenzia la presenza contemporanea di due mezzi auto e moto che procedono vicini nello stesso senso di marcia e che sono stati fotografati entrambi. La presenza di due oggetti in movimento rende assolutamente incerto il rilevamento elettronico, in quanto non è certo che l’apparecchio abbia la facoltà di escludere uno dei due veicoli in movimento mentre effettua la rilevazione della velocità. Questa particolare circostanza priva l’apparecchio dei parametri che permettono l’esatta rilevazione in quanto le velocità dei due mezzi si sommano e il rilevatore Autovelox 106, pur scattando la foto, non è in grado di comprovare l’infrazione e dimostrare quale dei due mezzi è in violazione”.
Invero a seguito della suddetta pronuncia il verbale di accertamento veniva annullato dal Giudice di Pace adito.
La stessa conclusione è stata confermata dal Giudice di Pace di Milano con la sentenza 2008 del 18 luglio 2022, con la quale ha annullato il verbale perché:
“Per la presenza di più veicoli nello stesso fotogramma non è possibile stabilire con certezza quale dei due mezzi abbia violato l’art. 142, comma 8, del Codice della Strada”
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