Pignoramento presso terzi: cosa è cambiato da giugno 2022

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Dal 22 giugno 2022 il pignoramento presso terzi prevede due ulteriori oneri per il creditore

La Legge n. 206/2021 contiene la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile. Allo stesso modo, si riferisce anche alla revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Infine, si occupa anche di “misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Tra le varie norme che la riforma modifica, troviamo anche l’art. 543 c.p.c. al quale sono stati aggiunti ulteriori due commi:

  • Il creditore deve notificare entro la data dell’udienza al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. Poi, deve indicare il numero di ruolo della procedura. Inoltre, dovrà depositare l’avviso nel fascicolo dell’esecuzione. Nel caso in cui uno dei predetti adempimenti non venga posto in essere,  il pignoramento presso terzi sarà dichiarato inefficace.
  • Qualora il pignoramento si esegua nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non si notifica o deposita l’avviso. In ogni caso, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza dell’atto di pignoramento.

 

la riforma si vanta di volere,  attraverso la previsione di tale ulteriore onere, contrastare le finalità di semplificazione e accelerazione del rito procedurale civile. In realtà non fa altro che appesantire la procedura volta a tutelare il credito di un soggetto con titolo esecutivo, se si considera, peraltro, che il suindicato onere è previsto  a pena dell’inefficacia del pignoramento.

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