Il Processo Civile Telematico (PCT), diventato realtà dal 30 giugno 2014, è l’insieme di servizi informatici che permette di gestire il procedimento civile nelle operazioni di cancelleria, di deposito e notifica degli atti giudiziari e, in alcuni casi, permette anche la trattazione delle udienze.
Tra gli obiettivi dell’innovativo sistema vi rientra la possibilità di rendere agevole e veloce la gestione dei documenti e facilitare il lavoro svolto dagli avvocati , i quali non dovranno recarsi fisicamente presso gli uffici del Tribunale per i vari adempimenti di rito.
Dal punto di vista pratico, l’avvocato dovrà redigere gli atti in formato pdf e successivamente procedere , tramite apposito programma, alla creazione della “busta telematica” contenente tutti i documenti digitalizzati da inviare al tribunale. Dopodiché, formata la “busta” si procede all’invio tramite pec all’indirizzo di posta elettronica del tribunale.
Quindi, al fine di poter effettuare il deposito telematico, occorre possedere:
- indirizzo pec, appositamente abilitato alla ricezione dei depositi telematici;
- firma digitale;
- redattore atti ad hoc per il PCT.
All’invio della pec, seguirà un “riscontro” della cancelleria e il ricevente dovrà fare attenzione a quattro diversi avvisi così suddivisi:
- la prima pec (“ricevuta di attestazione”) certifica che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario;
- la seconda pec (“ricevuta di consegna”) attesta la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario;
- la terza pec attesta l’esito dei controlli automatici del deposito sull’indirizzo del mittente;
- la quarta pec, infine, attesta se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria.
Solamente con l’accettazione da parte della competente cancelleria i file contenuti nella busta telematica sono caricati nel fascicolo telematico.
Tra la ricezione dei primi messaggi (che solitamente vengono ricevuti immediatamente dopo la spedizione della busta telematica) e la quarta pec , possono trascorrere anche diversi giorni: e infatti, mentre le prime pec sono generate automaticamente dal sistema, la quarta verrà ricevuta dall’avvocato , quando la cancelleria del tribunale accetterà il relativo deposito.
Tuttavia, in previsione di termini perentori e relative scadenze previste dal procedimento, potrebbe sorgere il problema del deposito effettuato tempestivamente.
A tal proposito, dalla pronuncia n.12422/2021 della Corte di Cassazione , si evince che la “ricevuta di consegna”, che si riceve con la seconda pec di risposta, attesta la tempestività di un deposito che si considera perfezionato in tale momento.
Ad esempio, quando un atto giuridico deve essere depositato entro il giorno 15 di giugno, e lo stesso viene depositato repentinamente il giorno 14 dello stesso mese , e tuttavia l’accettazione della cancelleria adita avviene in data 16 giugno, il termine potrà dirsi comunque rispettato quando la pec di “ricevuta consegna” arrivi all’avvocato entro le ore 23.59 del 15 Giugno .
Pertanto, il deposito telematico si perfezionerà con la ricezione della seconda pec, ovvero con il messaggio con cui la cancelleria attesta l’avvenuta ricezione del file contente l’atto giuridico oggetto del deposito.