Dopo lunghe diatribe giurisprudenziali, la Corte di Cassazione con sentenza n. 26246 del 06.09.2022, in tema di crediti di lavoro, ha statuito che il termine di decorrenza della prescrizione quinquennale dei diritti di credito , decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto dal momento della cessazione dello stesso.
Ebbene, la questione giurisprudenziale tanto dibattuta , verte sull’individuazione del momento iniziale da cui far decorre il termine prescrizionale, per i crediti derivanti da lavoro subordinato.
In generale, ai sensi dell’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., tutti i pagamenti di somme dovute con periodicità annuale o inferiore all’anno (ad esempio mensile) si prescrivono in cinque anni.
Quindi, gli stipendi arretrati non pagati cadono in prescrizione dopo cinque anni.
Il punto però è stabilire da quando inizia a decorrere tale termine.
Per di più, per il lavoratore risulta difficile fare causa al proprio datore di lavoro quando ancora è alle sue dipendenze, in quanto tale situazione crea al lavoratore una condizione di soggezione, che può assumere il carattere di ritorsione e, nella peggiore delle ipotesi, può provocare il licenziamento, e di fatti ciò spinge il dipendente a rinunciare alla tutela dei propri diritti.
Ragion per cui, oggi, secondo la sopracitata Cassazione, il dipendente ha sempre la possibilità di ottenere quanto gli è dovuto dacché il termine di prescrizione inizia a decorrere, non dalla scadenza della mensilità non pagata, ovvero al decorso degli ultimi giorni del mese, ma dalla cessazione del rapporto di lavoro (sia che essa avvenga per licenziamento, sia per dimissioni).
Pertanto, fino a quando il rapporto di lavoro resta in vita, la prescrizione resta sospesa e i cinque anni iniziano a decorrere dal momento della conclusione del legame lavorativo per dimissioni o/e per licenziamento.
In conclusione, il dipendente, anche dinanzi ad un rapporto di lavoro di durata molto lunga, avrà la possibilità di veder concretizzare il proprio diritto a chiedere gli arretrati, gli straordinari o le differenze retributive, entro cinque anni da quando cessa il rapporto di lavoro.
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